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Avete ereditato la casa dei nonni e pensate di arrotondare dandola in affitto? Siete stati costretti a trasferirvi e cercate un appartamento in locazione? Bene, informatevi sempre sui vostri diritti ed i vostri doveri; non c’è modo più efficace per tutelarvi!

Esistono vari tipi di contratti d’affitto

Eh sì, forse non lo immaginavate neanche, ma non esiste un’unica tipologia di contratti d’affitto. In realtà ne possiamo elencare ben 5:

  • Contratto di affitto a canone concordato o convenzionato (3+2)
  • Accordo di affitto transitorio
  • Contratto di affitto per universitari
  • Accordo ordinario a canone libero (4+4)
  • Contratto di comodato d’uso

Partiamo dal presupposto che dal marzo del 2017 sono entrate in vigore nuove normative. I vecchi modelli di contratto restano quindi validi soltanto se stipulati in date antecedenti. Per ciascuna delle suddette tipologie esiste ormai un nuovo modello contrattuale liberamente scaricabile dalla Gazzetta Ufficiale. Chiarito ciò, esaminiamo nel dettaglio ciascuno di questi contratti.

Contratto di affitto a canone convenzionato o concordato

Questo tipo di contratto prevede che l’importo dell’affitto sia più basso rispetto a quello comunemente riscontrato sul mercato. D’alta parte il proprietario otterrà in compenso uno sgravio considerevole che gli consentirà di dichiarare in un anno il 49,5% in meno dei redditi derivanti dall’affitto. Anche gli inquilini godranno di una detrazione oscillante tra poco meno di 250 e quasi 500 euro annuali.

Giunti al terzo anno di occupazione le due parti possono decidere di rinnovare il contratto mantenendo inalterate le condizioni di locazione. In questo caso l’accordo si intende valido per altri 3 anni, diversamente per il successivo biennio. Se una delle due parti volesse rescindere il contratto è tenuto a comunicare la sua intenzione con 6 mesi di anticipo (inquilino) e 6 mesi prima che scadano gli iniziali 3 anni di affitto (proprietario). Questa formula prevede  un deposito cauzionale pari a non più di tre mensilità.

Contratto di affitto transitorio

In genere questo tipo di contratto si intende valido per un periodo compreso tra i 30 giorni ed i 18 mesi. Trascorso questo lasso di tempo, il patto scade e, in caso di necessità, sarà d’obbligo rinnovarlo. Il contratto transitorio prevede che si documentino,allegandole allo stesso, le esigenze che spingono le parti alla stipula di questa tipologia di accordo. Se queste condizioni dovessero decadere, il patto può trasformarsi in contratto libero.

Contratto di affitto per universitari

Questo accordo si intende valido per un periodo di tempo compreso tra 6 e 36 mesi. Il contratto può essere siglato sia da uno studente che da un gruppo di universitari. Ovviamente il locatore potrà avvalersi di questo modello soltanto se nel comune in cui sorge l’immobile ha sede anche un ateneo. Il contratto può essere stipulato se gli studenti sono dei fuori sede regolarmente iscritti (spetterà al padrone di casa verificare queste informazioni). Chi venisse sorpreso a dichiarare il falso potrebbe incorrere in una pesante ammenda, pari all’importo di 3 anni di locazione. Anche in questo caso il deposito cauzionale non può superare i 3 mesi di affitto. Qualora il locatario decidesse di applicare canoni non calmierati, gli studenti otterranno per legge il rimborso delle spese extra versate. Dal canto suo, il padrone di casa che affitta l’immobile ai fuori sede ha diritto ad agevolazioni fiscali.

Contratto ordinario a canone libero

Questo tipo di patto prevede che le parti si accordino sull’ammontare dell’affitto senza tener conto di eventuali calmieri. La locazione però resta valida per 4 anni a cui, salvo diverse comunicazioni, seguiranno altri 4 anni di rinnovo automatico. L’accordo decade in caso di sopraggiunte cause di forza maggiore (vendita dell’appartamento, necessità di usare per sé stessi l’immobile, ecc.). Ogni eventuale modifica di contratto o rescissione va comunicata 6 mesi prima della scadenza del 4° anno di permanenza nella casa. Allo scoccare degli 8 anni, se interessate, le parti dovranno stipulare un nuovo contratto.

Contratto in comodato d’uso

In questo caso il proprietario dell’immobile cede casa ad una persona per un certo periodo di tempo. Quest’ultima è tenuta a restituirla allo scadere del periodo pattuito o alla richiesta del donatore.

APE obbligatoria? 

Una volta deciso quale tipologia di contratto è più adatto alle nostre esigenze, dobbiamo effettuare la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Diciamo subito che non è obbligatorio allegare al contratto di locazione l’attestato APE, ma è obbligo scrivere nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ottenuto dal proprietario tutte le informazioni e una copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) ai sensi dell’articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005 n. 192.

 

 

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