L’attività edilizia è regolata da molte leggi e regolamenti, per poter eseguire interventi edilizi, si deve anzitutto ottenere l’autorizzazione da parte dell’autorità comunale, il permesso di costruire o PdC è una di queste. Il primo provvedimento che sottopose a controllo l’attività edilizia fu la legge n. 1150/1942 che introdusse la licenza edilizia, rilasciata dal Sindaco, per chi volesse eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire costruzioni esistenti. Questa legge però presentava alcune lacune, e venne letteralmente travolta dalla ricostruzione economica e industriale del dopoguerra che si svolse in maniera disorganica e incontrollata, finalizzata esclusivamente al profitto ed alla speculazione fondiaria. Fu così necessario emanare una successiva legge (legge ponte) del 6 agosto 1967 n. 765 che nacque però come normativa parziale e provvisoria nella prospettiva di un’imminente riforma urbanistica.

Altra legge fondamentale è quella del 28 gennaio 1977 n. 10 (legge Bucalossi) che sostituì la licenza edilizia con la concessione edilizia sancendone l’onerosità.

Il testo unico in materia di edilizia (D.P.R. 6 giungo 2001 n,380) ha riordinato la precedente disciplina per permetterne una più semplice leggibilità ed ha apportato anche delle novità rispetto al passato, sostituendo la concessione edilizia con il permesso di costruire.

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Gli interventi soggetti al permesso di costruire

L’art, 10 del TU. n. 380/2001 individua gli interventi soggetti al permesso di costruire:

  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente alle zone omogenee A), comportino mutamenti di destinazioni d’uso realizzati con opere edilizie.

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Come effettuare la richiesta del permesso di costruire

Tra le novità introdotte dal Testo Unico in materie edilizia vi è quella dell’introduzione dello sportello unico per l’edilizia destinato a semplificare la procedura di rilascio. In questo modo gli interessati potranno rivolgersi esclusivamente ad un unico ufficio per l’intero procedimento.

La domanda per ottenere il rilascio del permesso di costruire va, infatti, presentata allo sportello unico per l’edilizia, corredata dagli elaborati progettuali ed accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri che la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie.

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I tempi di rilascio del permesso di costruire

Lo sportello unico, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento, che entro 60 giorni deve curare l’istruttoria, acquisire i pareri necessari degli uffici comunali, formulare una proposta di provvedimento.

Entro 30 giorni dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve adottare il provvedimento finale (rilascio o diniego del permesso). Decorso tale termine, se il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia apposto motivato diniego sulla domanda di rilascio del permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso, che ha valore di accoglimento della domanda.

Onerosità del permesso di costruire

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento al pagamento da parte del richiedente di un contributo, cioè una somma di denaro, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.

Costo di costruzione

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie disposte dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori.

Oneri di urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione sono una partecipazione del cittadino alle spese di urbanizzazione e si distinguono in oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Urbanizzazione primaria, oneri: sono relativi a strade residenziali, parcheggi, fognatura, rete idrica, rete elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde e telecomunicazioni.

Urbanizzazione secondaria, oneri: sono relativi a scuole, strutture pubbliche, chiese, impianti sportivi di quartiere, centri sociali ecc.

Su richiesta dell’interessato gli oneri di urbanizzazione possono essere rateizzati. Oltre ai costi sopra menzionati bisogna tenere in considerazione la parcella del professionista (geometra, architetto, ingegnere) ed i diritti di istruttoria e segreteria per il deposito delle pratiche.

L’autore dell’articolo è il geometra Giuliano Galati, professionista specializzato nella progettazione architettonica d’interni con sistemi di rappresentazione virtuale, opera nel settore edilizio da diversi anni riscuotendo stima tra gli operatori commerciai del settore immobiliare (immobiliari e imprese).

Viene richiesta la sua competenza nelle varie fasi di predisposizione delle pratiche e documenti alla base di ogni operazione immobiliare e transazione.

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